Parcheggi a pagamento: il concessionario deve pagare la TARSU

Corte di Cassazione Civile sez. V 25/7/2012 n. 13100

31 Agosto 2012
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La storia ha inizio nel 2004. Il ricorso tendeva ad accertare se fosse legittimo l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Formia per il pagamento della TARSU in relazione alle aree demaniali e di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori.

La questione non è di poco conto. Il Comune cede l’area in concessione alla società che gestisce il parcheggio a pagamento e che, con gli ausiliari della sosta, eleva poi le sanzioni del cui incasso ha beneficio lo stesso ente locale.

La Corte di Cassazione – Sezione V Civile – con Ordinanza n. 13100 del 25 luglio 2012, ha precisato che L’area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del servizio è detentore dell’area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione”.