Falsa denuncia di smarrimento patente: le sanzioni applicabili. Approfondimento di M. Massavelli

14 Settembre 2012
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Il conducente del veicolo che, non avendo mai conseguito la patente di guida, ad un controllo di polizia stradale, dichiara di aver smarrito la patente, e presenta denuncia di smarrimento ad un organo di polizia, deve essere perseguito per il reato previsto dall’articolo 367, codice penale.

IL CASO
Intervento di un organo di polizia stradale per rilievo di un sinistro: uno dei conducenti, datosi alla fuga dopo l’incidente,  presenta, successivamente una denuncia di furto della patente di guida, in realtà mai conseguita. Dai successivi accertamenti d’ufficio, quindi, si accerta la falsità della suddetta denuncia di smarrimento del documento.
Il conducente viene, quindi, deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 367, codice penale e per il reato di cui all’articolo 189, commi 6 e 7, codice della strada, per avere, essendo alla guida di un’autovettura, omesso di fermarsi e di prestare assistenza al conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, di cui erano stati protagonisti, avendo quest’ultimo riportato conseguenti lesioni personali.
E per tali reati, tale conducente è stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello…

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