L’accertamento con telelaser e’ valido anche senza scontrino. Note a margine della sentenza della Corte di Cassazione 2 agosto 2012, n. 13894. Approfondimento di M. Massavelli

16 Ottobre 2012
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In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, l’articolo 142, codice della strada, relativo ai limiti di velocità, al comma 6, specifica che:

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Da un punto di vista tecnico, il regolamento di esecuzione c.d.s., all’articolo 345, in riferimento all’articolo 142, codice della strada, specifica che:

    • Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
    • Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici: al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%…

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