Le sigarette elettroniche si possono vendere ai minori?

26 Ottobre 2012
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Sul fatto che non si potessero vendere sigarette “tradizionali” ai minori di anni sedici non c’erano dubbi interpretativi: la norma è chiara.

Qualche dubbio invece c’era sulla possibilità di vendere le sigarette elettroniche, quelle cioè che, non emettendo fumo, possono essere utilizzate anche in aereo, locali pubblici, ecc (in pratica in tutti i luoghi ove vige il divieto di fumo).

Vi ha posto rimedio il Ministero della Salute che con l’Ordinanza del 28 settembre 2012 “Divieto di vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. (12A11292) (GU n. 248 del 23-10-2012 )” ha stabilito che: “E’ vietata la vendita ai minori di anni sedici di sigarette elettroniche con presenza di nicotina” e che “Le autorita’ sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull’esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316”

Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1935, n. 47.

25. (Art.24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; articolo17 L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 730 codice penale).

Fermo il disposto dell’art. 730, capoverso, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 è punito con la sanzione amministrativa sino a lire 40.000 (1) (2) (3).

È vietato ai minori degli anni sedici di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di lire 4.000 (4) (5).

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(1) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art.32, L. 24 novembre 1981, n.689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art.3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.689, inrelazione all’art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n.689, l’entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

(2) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi i commi 1 e 3 dell’art. 7, D.L. 13 settembre 2012, n. 158.

(3) Vedi, anche, l’O.M. 4 agosto 2011 e l’O.M. 28 settembre 2012.

(4) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art.32, L. 24 novembre 1981, n.689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art.3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n.689, inrelazione all’art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n.689, l’entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

(5) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi i commi 1 e 3 dell’art. 7, D.L. 13 settembre 2012, n. 158