Qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti

8 Novembre 2012
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Con gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 6 Agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, vengono apportate importanti novità che riguardano, rispettivamente, l’attività di acconciatore e di estetista.

L’art. 15, comma 2, ha previsto l’abrogazione dell’art. 2 della Legge n. 161/1963, nel quale si stabiliva che l’accertamento dei requisiti professionali per l’attività di parrucchiere e di estetista fosse svolto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA).

A seguito di tale abrogazione sono, pertanto, venute a cessare le competenze delle CPA al rilascio delle attestazioni professionali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, ha stabilito che è “ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore ed estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali”.

A seguito della novellata normativa, d’ora in poi, il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista dovrà essere dichiarato nella Segnalazione certificata d’inizio dell’attività (SCIA) da presentare al S.U.A.P. competente e la valutazione del possesso o meno dei requisiti professionali sarà demandata esclusivamente al Comune competente per territorio, secondo la tempistica e le modalità fissate da ciascuna Regione.

 

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di acconciatore – Legge n. 174 del 17/08/2005

Ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e’ ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia.

 

L’attività di acconciatore è disciplinata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174. L’art. 2 precisa che l’attività professionale di acconciatore “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.

Le sanzioni sono previste dall’art.5 della legge n. 174 che recita testualmente: “Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni”.

 

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di estetista – Legge n. 1 del 4 gennaio 1990

Ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti di seguito elencati:

a) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico;

b) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista e dal superamento di un apposito esame teorico-pratico;

c) Attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un’impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), presso un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore;

d) Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un’impresa di estetista seguita da corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio antecedente l’iscrizione al corso.

I corsi devono essere seguiti c/o scuole riconosciute dalla Regione/Provincia

 

L’attività di estetista è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle leggi regionali e da appositi regolamenti comunali. L’art.1 della legge n.1/1990 stabilisce che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 12 della legge n. 1/90 che individua due sanzioni amministrative pecuniarie:

a) sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 (pagamento in misura ridotta € 860,67) per chi esercita l’attività di estetista senza i requisiti professionali;

b) sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 344,00) per chi esercita l’attività di estetista senza l’autorizzazione comunale.

 

Per approfondimenti:

 

  1. Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”
  2. Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
  3. Decreto Legislativo 6 Agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”

Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012