Esibizione documentazione attestante il rapporto di lavoro – Risposta del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2012

16 Novembre 2012
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Il Ministero dell’Interno ha fornito risposta ad un quesito relativo alla documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore.
Il Ministero ribadisce che la documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro, prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/2005, deve trovarsi a bordo del mezzo solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto terzi.
In mancanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 180, co.7 del Cds e la procedura di invito ad esibire la documentazione mancante di cui al comma 8.
Nessun obbligo, invece, esiste quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio.
Infatti, in questo caso, l’art. 31 della L. 298/1974 che definisce e stabilisce le condizioni necessarie per l’effettuazione del trasporto di cose in conto proprio, prevede l’obbligo che il veicolo sia condotto dal titolare della licenza o da un suo dipendente. In sede di controllo, le autorità preposte possono richiedere al conducente o al proprietario del veicolo l’esibizione di documenti dai quali possa evidenziarsi il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato articolo 31 della L. 298/1974, la mancanza di tali documenti non darà luogo ad alcuna sanzione, salvo, se ritenuto necessario, può essere richiesto di esibirli entro 30 giorni ai sensi dell’art. 180, comma 8 del C.d.s.

Circolare Ministero dell’interno 6/6/2012, prot. n. 00/A/4362/12/108/13/1