La Cassazione ha così stabilito giudicando un ricorso presentato dal Ministero dell’interno contro l’accoglimento di un ricorso di un’impresa di autotrasporto da parte del Giudice di pace.
Nelle motivazioni della decisione, la Corte ribadisce quanto già deciso dal Giudice di pace, vale a dire che “il trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un “minus”, sicchè risulta superfluo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo maggiore si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’art.31 lettera b) della legge 298/74 definisce come complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.