Nuove disposizioni in merito alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni

23 Novembre 2012
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Con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito con modificazione della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Pubblicata in S.O.G.U. 10 novembre 2012, n. 263), sono state apportate modifiche sia alla legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di alcol e problemi alcol correlati, sia all’articolo 689 del codice penale, relativo al reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente. Le modifiche in parola sono state introdotte in fase di conversione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter nell’articolo 7 che già aveva modificato l’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, relativamente alla vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. (1)

Il comma 3-bis dell’articolo 7, con effetto dall’11 novembre 2012, ha disposto la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ma nel caso in cui il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre alla sospensione dell’attività per tre mesi. Inoltre, è stato specificato che chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta…

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