A questi veicoli è concesso l’uso dei predetti dispositivi nell’espletamento dei servizi urgenti d’istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo decreto, secondo quanto previsto nel 2010, deve inoltre disciplinare le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità e la documentazione che deve essere esibita all’atto di controllo da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero anche in un tempo successivo. A questo ha provveduto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 9 ottobre 2012, n. 217.