Niente risarcimento per il pedone distratto che inciampa sul pavimento pubblico

4 Marzo 2013
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La Sentenza della Corte di Cassazione n. 2660/2013 afferma che la prova del nesso causale diventa indispensabile se “il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte

 

Al fine della richiesta del risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile che recita “Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”,  è necessario fornire la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

 

Solo dopo che il danneggiato ha dimostrato il nesso causale il convenuto, che vuole liberarsi dall’obbligo risarcitorio, deve dimostrare il caso fortuito, soprattutto nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.

 

Il caso che è stato sottoposto al giudizio dei giudici del Palazzaccio riguardava la richiesta di risarcimento danni che un pedone aveva rivolto alla pubblica amministrazione per esser inciampato su un cordolo, lasciato da alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di manutenzione del manto stradale.

 

La Corte ha rigettato il ricorso presentato dal pedone poiché, nel corso del processo, quest’ultimo non era riuscito a dimostrare che lo stato della strada potesse costituire un pericolo.

 

La Corte ha rilevato che il danneggiato poteva ben conoscere la situazione in cui si trovavano i luoghi di causa perché abitava nelle vicinanze e li frequentava quotidianamente.

 

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