Ancora sulla strada privata ad uso pubblico

12 Marzo 2013
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Come i lettori sanno non è tanto la proprietà della strada che determina l’applicazione o meno del codice della strada, quanto invece la possibilità di utilizzo indiscriminato da parte della collettività.
Nel 2007, riformando sentenza di archiviazione del Giudice di Pace, il Tribunale di Pisa/Pontedera confermò un verbale per occupazione di suolo pubblico su strada che, pur privata nella proprietà, era individuabile come di uso pubblico.
La Corte di Cassazione (Sezione VI – 2 Civile Ordinanza 23 novembre – 21 dicembre 2012, n. 23733 – Presidente Goldoni – Relatore Piccitalli) ha condiviso tale interpretazione precisando che “dell’addebito in considerazione della natura privata della strada in questione ha motivato la reiezione in ragione dell’assoggettamento ad uso pubblico della strada in questione, desunto da una serie di indici, costituiti dalla libera accessibilità della stessa, collegata alla rete viaria pubblica, per assenza di alcun tipo di chiusura o di cartelli inibitori indicanti la proprietà privata, dall’inserimento della medesima, con una propria denominazione, nella toponomastica comunale, dal la presenza di numerazione civica e di pubblica illuminazione, nonché di un cartello pubblico indicante l’assenza di sbocco.”
Quindi ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, si ribadisce che non è tanto la proprietà della strada quella conta, quanto come essa sia individuabile dal cittadino comune.