Legittima la notifica al portiere

2 Aprile 2013
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Tenuto conto di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nel 2010, secondo la quale la notifica può ritenersi effettuata correttamente a persona diversa dal destinatario solo ove sia provato il ricevimento o l’avvenuto compimento del deposito del plico contenente l’avviso informativo, oppure risulti la consegna dell’avviso stesso con modalità tali da consentire al destinatario la conoscibilità dell’avviso, in questo caso il motivo del contendere era la correttezza o meno di una notifica effettuata al portiere che, con tale qualifica, ritirava l’atto apponendo firma illeggibile.
La Cassazione Civile sez. lavoro sentenza 11.10.2012 n. 17336 ha precisato che “Tali modalità di notifica debbono ritenersi sufficienti a ritenere che l’avviso informativo fosse stato portato nella concreta sfera di conoscibilità del destinatario. Non osta, infatti, la circostanza che l’indecifrabilità della sottoscrizione non consenta la ricostruzione delle generalità del soggetto che svolgeva il servizio di portierato, atteso che la contestazione del contenuto ideologico delle operazioni compiute dall’agente postale e della sottoscrizione apposta in sua presenza avrebbe potuto essere effettuata solo mediante proposizione della querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.”