Danno biologico da incidente stradale

23 Aprile 2013
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Ho colto l’occasione per pubblicare questa sentenza, nella quale il Tribunale di Roma, non ritenendo le tabelle di Milano corrispondenti ai valori costituzionali, come dettati dall’art. 3 che sancisce, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, ha provveduto ad aggiornare il proprio sistema tabellare per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona.

La rivalutazione è stata operata tenendo conto del solo incremento Istat per l’anno 2012.

Non condiviso, dunque, l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 12408/11, nella quale si è affermato il principio di diritto per cui nella liquidazione del danno biologico debbono essere adottati parametri uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.

Per il danno da inabilità temporanea, gli importi giornalieri fissati per il 2013 sono i seguenti:

■inabilità assoluta al 100% = € 106,40
■inabilità relativa al 75% = 79,80
■inabilità relativa al 50% = € 53,20
■inabilità relativa al 25% = 26,60

Confermati i criteri elaborati per il calcolo del danno da perdita parentale, del danno biologico nel caso di decesso per causa diversa dalle lesioni e per l’ulteriore danno non patrimoniale.

Come osservata la Sentenza cita la liquidazione del danno biologico, nel diritto italiano il cosiddetto danno biologico consiste nella lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica della persona. Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio. Si tratta di un danno di natura non patrimoniale, in quanto non lesivo di interessi patrimoniali. La sua natura lesiva nei confronti di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla salute a all’integrità fisica), lo rende risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile. Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Si può dire che il danno non patrimoniale si definisce come il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed è categoria omnicomprensiva tale da ricomprende in sé qualsiasi tipo di pregiudizio all’integrità dell’individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia quindi che lo stesso si strutturi come danno fisico alla salute, che come danno da peggioramento della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona alla serenità e tranquillità familiare.

Così, nonostante il danno biologico sia oramai una categoria di danno incondizionatamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ancora qualche problema risiede nella sua effettiva liquidazione. Difatti, per il danno biologico nascente da sinistro stradale e inferiore ai 9 punti percentuale di invalidità permanente esistono le apposite tabelle dettate dal legislatore.

di Antonietta Vettorato

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