Dalla conversione del decreto legge 35/2013, probabile proroga per le riscossioni coattive con Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Dalla relazione all’emendamento nel dossier della Camera.

6 Giugno 2013
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Articolo 10, comma 2-ter
(Proroga Equitalia per la riscossione delle entrate locali)

Il nuovo comma 2-ter, consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito all’articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto– legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto – legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.
Si osserva che la modifica, in analogia con le precedenti proroghe alla disposizione in commento, non interviene con una novella all’articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ma con una proroga non testuale.
La riscossione delle entrate dei comuni nel quadro del D.L. 70/2011
Il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto-legge 70/2011 ha recato importanti novità sul sistema di accertamento e riscossione delle entrate di comuni e società partecipate.
In primo luogo esso prevede che a partire da una specifica data – originariamente fissata al 31 dicembre 2012 e posticipata al 30 giugno 2013 – EquitaliaSpa e le società da essa partecipatecessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva –delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo:
§ la procedura d’ingiunzione fiscaleprevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo. L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo;
§ le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione dovranno nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino: le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del R.D. 639/1910 (assistenza all’incanto, stesura del relativo), in ottemperanza ai requisiti di legge (abilitazione e autorizzazione) richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.
Ove la gestione della riscossione delle entrate comunali sia affidata a soggetti privati (per effetto delle modifiche apportate alla lettera gg-septies dall’articolo 5, comma 8-bis del D.L. 16 del 2012) questi ultimi debbano aprire uno o più conti correnti dedicati a tale attività. Essi avranno inoltre l’obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse – al netto dell’aggio e delle spese anticipate dall’agente della riscossione – entro la prima decade del mese.
Il vigente sistema di riscossione delle entrate locali
A seguito della riforma della riscossione – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.
In particolare, ai sensi del citato comma 24 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l’attività di riscossione erariale e locale).
In alternativa, e fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d’azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l’iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai cessionari è stato concesso di agire mediante la ricordata procedura dell’ingiunzione fiscale, fatta eccezione per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali avrebbero trovato applicazione le ordinarie disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Ai sensi del successivo comma 25, fino al 30 giugno 2013, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi fosse diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.
Infine, fatto salvo l’eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l’attività di riscossione spontanea e coattivadegli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d’azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, con decorrenza 30 giugno 2013.