Decreto legislativo 33/2013: la configurazione strumentale del diritto di accesso finalizzato ad assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo (e connessi tratti distintivi in relazione all’accesso civico) (sesta parte) – S. Usai

8 Luglio 2013
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Attenta dottrina (1), in modo convincente, ha definito il diritto di accesso – in rapporto all’obbligo di pubblicazione – come caratterizzato dalla “compresenza (…) di un interesse” che consente di distinguere l’accesso dall’obbligo di pubblicazione. Per effetto di quanto, “mentre, nel caso della pubblicità erga omnes il fine è quello di consentire ai cittadini o ad organismi esponenziali della collettività una più ampia partecipazione ed un diffuso controllo, (…) nel caso dell’accesso (pubblicità erga partes) lo scopo è quello di consentire ai soggetti interessati un’apposita conoscenza che è funzionalmente prevista per consentire una specifica partecipazione ai procedimenti amministrativi che li coinvolgono” (2).
Ed in riferimento a quanto appena rilevato risulta significativo l’intervento in adunanza plenaria del Consiglio di Stato, espresso con parere del 18 aprile 2006 n. 6 che ha qualificato il diritto di accesso come “una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)”…

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