Tale incombenza era stata giudicata determinante da una corrente giurisprudenziale che riteneva il ricorso inammissibile in quanto l’allegazione dell’atto notificato e impugnato assolve proprio alla finalità di rendere possibile il controllo della tempestività del gravame, in considerazione del fatto che l’onere della dimostrazione della tempestività incombe sul ricorrente, con la conseguenza che in difetto di tale prova, il giudice non può procedere all’esame del merito dell’opposizione che conseguentemente deve essere dichiarata inammissibile…