Banche dati gratuite alle strutture della Pa. Articolo da Il sole 24ore

22 Luglio 2013
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere del 24 giugno 2013 reso al Comune di Ferrara chiarisce il diritto di accesso gratuito alle banche dati per lo svolgimento di compiti istituzionali e di controllo delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni.
Il Comune di Ferrara, in particolare, ha chiesto chiarimenti in merito alla gratuità dell’accesso alle banche dati/informazioni detenute dal Pra, Camera di Commercio e Motorizzazione civile e la risposta è stata positiva.
Nel parere si ricorda che la sussistenza del diritto all’acquisizione, senza oneri, era già esercitabile dal 9 dicembre 2000, in virtù dell’articolo 25 della legge 340/2000, ribadito dall’articolo 43 del Dpr 445/2000 e dagli articoli 50 e 58 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Nello specifico, l’articolo 50 prevede che qualunque dato trattato da una Pa, nel rispetto della normativa sulla privacy, è reso accessibile e fruibile alle amministrazioni richiedenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, mentre l’articolo 58 definisce le modalità di accesso e fruizione dei dati stabilendo l’obbligo per tutte le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica di predisporre apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Il principio della gratuità viene meno solo nel caso in venga chiesta una qualsiasi elaborazione aggiuntiva, intesa come attività ulteriore volta all’aggregazione o allo sviluppo dei dati, la quale è soggetta al pagamento del relativo costo. Come recentemente precisato nel parere del 31 gennaio 2013 reso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2013) si deve trattare però di costi eccezionali direttamente collegabili alla peculiare natura del servizio richiesto dall’amministrazione procedente.La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù delle norme richiamate, conferma sussistere in capo alla Polizia municipale, la possibilità di accedere e consultare immediatamente e senza oneri le banche dati del Pubblico registro automobilistico e/o della Motorizzazione civile, “non risultando norme speciali che prevedono l’accesso a titolo oneroso alle predette banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni richiedenti”.Infine, se l’amministrazione titolare della banca dati non ha ancora predisposto la convenzione per l’accesso gratuito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che l’unico rimedio che, allo stato, appare percorribile è quello in base al quale l’amministrazione che intende effettuare l’acquisizione dei dati segnali la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché quest’ultimo fissi un termine entro il quale l’amministrazione titolare della banca dati provveda a predisporre la convenzione, e, in caso di inutile decorrenza del termine, nomini un commissario ad acta.

Pasquale Mirto Paola Scanavini

Fonte: eventiquattro.ilsole24ore.comx