Vigili urbani – agente di pubblica sicurezza – prerogativa eventuale  – agente di pubblica sicurezza – revoca – conseguente mutamento del profilo professionale – Illegittimità. Consiglio di Stato 10/7/2013, n. 3711

29 Luglio 2013
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1. Dalle norme sull’ordinamento della polizia municipale (legge n. 65/1986 e D.M. n. 145/1987), si evince che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell’agente di polizia municipale. Quest’ultimo è infatti chiamato a svolgere molteplici funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi. Il nostro ordinamento contempla la dotazione e, quindi, l’utilizzo delle armi, esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza non deve conseguire automaticamente il mutamento del profilo professionale dell’agente di polizia municipale, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all’esercizio di funzioni che implichino l’uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l’espletamento dei compiti che, ordinariamente, competono all’agente di polizia municipale in base alla legislazione vigente. Ciò non può essere posto in dubbio da discipline normative di rango inferiore, come quelle dei regolamenti comunali.
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