Modulo delle assenze obbligatorio per tutti gli autisti. La redazione

12 Agosto 2013
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La compilazione del modulo delle assenze è d’obbligo al verificarsi di ognuno di questi casi: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.

Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 616,00.

La Commissione Europea, anche sulla spinta delle associazioni dell’autotrasporto, ha modificato il modulo, che ora comprende un panorama più ampio di casi, tra cui il congedo, il recupero, la disponibilità e lo svolgimento di altre mansioni estranee alla guida.

La modifica della Commissione  è stata pubblicata  con Decisione UE 2009/959 che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.

Ricordando che l`obbligo di compilazione del modulo e` in vigore in Italia già dal 02/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci o di persone, sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t..

Si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso può essere compilato non più solo nei casi di ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.

I ministeri dell`Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010,   hanno fornito importanti chiarimenti circa l`applicazione del nuovo modulo assenze.  Innanzitutto viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l`inserimento di informazioni e campi ulteriori, sostituisce a tutti gli effetti il precedente, ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230.

La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella in congedo o recupero. Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali.

Tale documentazione dovrà  essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo. Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell`ordine che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze) deve essere riconsegnata all`impresa su cui grava l`obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

È bene rammentare alcuni passaggi della citata e allegata Circolare Interministeriale:

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

L’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Per il periodo di tempo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Inoltre, con una circolare congiunta (Interni e Infrastrutture – Trasporti), in data 22 luglio 2011, sono stati diffusi indirizzi interpretativi sul Regolamento 561/2006 (tempi di guida e di riposo) relativamente ad alcune recenti decisioni della Commissione Europea e, di conseguenza, al sistema di applicazione delle sanzioni che interessano sia gli operatori (Conducenti e Imprese di Autotrasporto) sia i controllori (organi di polizia ecc..).

Per quanto concerne il modulo in questione, la circolare ha precisato che va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 144/2008, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili

 

 

Procedura operativa

 

 Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 616,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 Alla stessa sanzione e’ soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180.