A cosa serve la patente di servizio? A nulla!

3 Settembre 2013
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Pare proprio così, visto il tenore della Cassazione sez. IV Penale, 21 gennaio 2013, n. 3119 .

Infatti secondo la Cassazione “è del tutto pacifico che i reati commessi dal (omissis) quale conducente dell’automobile della polizia municipale rendevano necessariamente obbligatoria per il giudice penale l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rilasciata all’imputato ex art. 116 cod. strada, ai sensi delle testé citate disposizioni.

A norma dell’art. 7, comma 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004 n.246, alla sospensione della patente di guida ordinaria consegue, d’ufficio, la sospensione anche di quella di servizio nei confronti degli appartenenti a corpi ed ai servizi di polizia municipale (art. 12 comma 1 lett. e) cod. strada) essendo peraltro ovvia ed intuitiva la eadem ratio sottesa ad entrambe le disposizioni.”  Ovvia ed intuitiva? Certamente tutte le sentenze vanno rispettate, ma un sommesso disappunto, penso sia consentito.

Ma la Cassazione non si ferma qui, addirittura precisa, ed afferma che “ Può in conclusione affermarsi, nell’ottica di un’interpretazione sistematica e della ratio che sottende la normativa di cui al D.M. 11 agosto 2004 n. 246 che, in linea di principio, in caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida, disposte dal giudice penale ai sensi dell’art. 222, commi 1 e 2 cod. strada nelle fattispecie più gravi in cui, alle violazioni delle disposizioni del codice della strada, derivino danni alle persone, queste colpiscono patente ordinaria e patente di servizio”.

Per poi concludere affermando che “in casi diversi (e meno gravi) di violazioni del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio vige il diverso regime della non estensione delle suddette sanzioni amministrative accessorie alla patente ordinaria, pur restandone ferma l’applicabilità alla patente di servizio, pure insuscettibile dell’applicazione del disposto dell’art. 126 – bis cod. strada, egualmente inestensibile alla patente ordinaria in caso di decurtazioni dei punti per effetto di violazioni della norma commesse da titolare della patente di servizio” .

Ma chi deve valutare i casi gravi o meno gravi? L’autorità giudiziaria probabilmente, mentre l’operatore di polizia, nella malaugurata ipotesi di incidente stradale dovrà restare “sotto la spada di Damocle” in attesa che si definisca se il caso è grave (con provvedimento anche sulla patente civile) oppure meno grave (con patente civile indenne). Non pare essere il massimo per la certezza del diritto.