La sosta sul marciapiede e’ vietata anche per i disabili (M. Massavelli)

1 Ottobre 2013
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L’articolo 158, comma 1, codice della strada, prescrive che la sosta e la fermata sono vietate in determinate situazioni: in particolare la lettera h) impone che sosta e fermata sono vietate “sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”.

Rammentiamo come:

  • per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
  • per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Per quanto riguarda la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, all’articolo 11, comma 1, si stabilisce che Alle persone detentrici dello speciale contrassegno viene consentita, dalle autorità…

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