Assicurazioni: la truffa continua … sul web…

15 Ottobre 2013
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Da più parti giungono segnalazioni di siti web dedicati alla commercializzazione di garanzie assicurative per la R.C.

Auto. Molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, si tratta di siti assolutamente attendibili ed in linea con le prescrizioni di legge, talvolta, però, non è così e l’utente che procede alla stipula del contratto per la R.C. Auto si trova inconsapevolmente e, suo malgrado, con un pugno di mosche in mano trattandosi di documentazione contraffatta da attribuire a compagnie assicurative fantasma…

 

Il fenomeno

Dilagante il fenomeno legato alla commercializzazione di garanzie per la R.C. Auto fantasma. La frode assicurativa, infatti, non è necessariamente solo quella in danno delle compagnie cui, con artifizi, raggiri ed espedienti di ogni tipo, vere e proprie “agenzie” criminali a fronte di: incidenti stradali mai avvenuti, danni simulati, lesioni ed invalidità artatamente costruite, intascano montagne di denaro.

Nell’era digitale le frodi di ogni genere e natura, e quelle assicurativa in particolare, corrono sul web. Sempre a caccia di ignari (?) o sprovveduti (?) utenti alla ricerca della miglior offerta per la garanzia R.C. Auto, attraverso il web vere e proprie organizzazioni criminali organicamente strutturate con tanto di sito, in cui i meglio organizzati – tanto per non farsi mancar nulla – offrono anche numero verde e call center, allettano le potenziali vittime del raggiro con premi assicurativi molto, anzi troppo, convenienti, così convenienti che molti ci cascano.

In particolare l’analisi della casistica che scaturisce dai dati forniti ed elaborati dall’organo di vigilanza sulle assicurazioni, riconduce al fatto che in maggior parte si tratta di compagnie estere esistenti, magari anche regolarmente operanti sul mercato, ma che non hanno l’abilitazione ad operare nel territorio della Repubblica Italiana o, sebbene rappresentate nel nostro Paese, non sono abilitate ad offrire prodotti e servizi a garanzia della responsabilità civile di cui al Ramo 10 in cui devono essere iscritte le imprese che offrono le garanzie di legge legate alla RC Auto.

Per fare tutto questo l’espediente che si usa è piuttosto semplice: si espongono sul lunotto contrassegni con intestazioni di questi colossi assicurativi (solo apparenti) che recano la denominazione identica a quella di importanti e illustri compagnie che già regolarmente operano poiché munite di tutte le autorizzazioni del caso.

Questo per quanto riguarda le imprese, o pseudo tali, estere …… pensate che il fenomeno non abbia interessato anche noti brand nostrani? … se pensate questo vi rispondiamo subito che siete completamente fuori strada, infatti nel gran bazar della truffa assicurativa nessuno, o quasi, passa idenne!

Le inchieste giudiziarie su scala nazionale hanno infatti consentito di scoprire organizzazioni criminali che nel corso del tempo hanno perpetrato più e più frodi all’indirizzo di malcapitati automobilisti, tratti in inganno sfruttando le denominazioni ed i loghi, più o meno similari, delle più grandi e note imprese nazionali il cui marchio risulta familiare anche ai più profani del settore.

Il meccanismo è semplice ed anche piuttosto efficace… senza pensarci due volte gli ignari contraenti, e a volte anche consapevoli mascalzoni che sanno ma fanno finta di non sapere, e quando individuati mentono sapendo di mentire…, aderiscono alle allettanti offerte per le quali, attraverso il mezzo di pagamento richiesto, per lo più si tratta di vaglia postali o bonifici su conti correnti aperti per il tempo strettamente necessario ad incassare quanto più denaro possibile, corrispondono il premio per la garanzia R.C. Auto cui seguirà l’invio per come concordato della documentazione assicurativa, e fin qui tutto bene… o quasi…

Tutto bene, infatti, fin quando non si incappa in un controllo stradale o, forse peggio, non si è protagonisti in senso attivo o passivo di un incidente stradale, fattispecie quest’ultima rispetto al controllo che, sulla base di una stima preliminare dell’ACI – ISTAT riferita all’anno 2012 registra 184.500 sinistri con 3680 vittime e 260.500 feriti (al giugno 2013 si parla ancora di stime e non di dati certi!), non è poi un accadimento che, fatti i debiti scongiuri, non possa, almeno statisticamente, capitare!

Incidente stradale o controllo che sia, senza bisogno di alcun medium la R.C. Auto fantasma verrà evocata, magari da un casco bianco, da un carabiniere o da un agente della stradale… morale della favola: il veicolo è scoperto da prestazione di garanzia assicurativa. Come si dice… la questione parrebbe comica laddove non fosse così tragica … ma è da accadimenti come questi che nasce la necessità di una costante attività di monitoraggio, studio e repressione del fenomeno, anche attraverso una corretta e puntuale informazione a tutta la comunity della strada.

Sul fronte della comunicazione al mercato, le informazioni e le quotidiane attività svolte su strada da tutti i servizi di polizia stradale delle Amministrazioni Locali e dello Stato, in questo primo scorcio di 2013 hanno consentito all’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni), di divulgare pubblicamente l’avvenuta individuazione di almeno sei siti web “specializzati”, se così può dirsi, nella commercializzazione di prestazioni di garanzie assicurative per la R.C. Auto anche aventi durata temporanea (5 giorni), da considerare fantasma…

Contrarre la R.C. Auto con questi soggetti equivale a non aver alcuna prestazione di garanzia assicurativa, ed espone l’utenza all’irrogazione congiunta di sanzioni amministrative e penali quali:

• sanzione amministrativa pecuniaria da 841,00 a 3.366,00 euro e sequestro amministrativo del veicolo ex art. 193 del C.d.S.;

• sequestro ex art. 354 c.p.p. della documentazione assicurativa falsa;

• deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito ex art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ma non è tutto. Si consideri, inoltre, che in caso di sinistro stradale tutti i danni a veicoli, animali, cose e persone comunque coinvolti, dovranno essere liquidati di tasca propria!

 

Cosa c’è da sapere sui siti web

È previsto che i siti web di coloro che esercitano in Italia la professione di intermediario tramite internet devono sempre indicare:

a) i dati identificativi dell’intermediario;

b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;

c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Qualora si tratti di intermediari appartenenti ad uno dei Paesi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE), ossia i 28 Stati membri dell’U.E. più Islanda, Liechtenstain e Norvegia, abilitati ad operare sul territorio della Repubblica Italiana il sito web, oltre a riportare i dati identificativi di cui si è già detto, deve contenere l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

La mancanza di una o più di queste informazioni, rendono il sito web non conforme alla disciplina di intermediazione assicurativa, esponendo il consumatore al rischio di stipula di polizze contraffatte.

 

Come difendersi

L’IVASS, ed a questo punto anche noi da addetti a lavori, raccomandiamo sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

• degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);

• dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”;

• del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

L’IVASS, inoltre, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331, è disponibile per l’utenza che volesse chiedere delucidazioni attraverso il Contact Center al numero verde 800-486661.

La truffa corre sul web e non c’è autovelox, telelaser o tutor, in grado di fermarla. Al senso civico dei consumatori che possono e devono prestare un minimo di attenzione in più quando consultano un sito specializzato, ed a noi operatori di polizia, ciascuno nel rispettivo ruolo ma una volta tanto tutti schierati dalla stessa parte, l’onere di arginare questa piaga che presenta ricadute economiche e costi a carico di tutta la società civile.

Nel frattempo continuiamo ad attendere l’emanazione dei regolamenti attuativi della legislazione antifrode attraverso i quali, almeno negli intendimenti generali, si dovrebbe porre fine alla contraffazione documentale … ci riferiamo alla dematerializzazione del contrassegno assicurativo … per ora continuiamo a combattere con le armi che abbiamo… e che il Signore ce la mandi buona!

 

Fonte:  www.motorioggi.it