Nuove sanzioni in materia di autorizzazioni TULPS per apparecchi da trattenimento e gioco

5 Novembre 2013
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Il quadro sanzionatorio amministrativo previsto per le violazioni ai precetti in materia di apparecchi da trattenimento e gioco ex art 110 Tulps, si è arricchito, con l’art. 1 comma 475 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, di una nuova fattispecie relativa alla mancanza delle autorizzazioni amministrative, ove previste.
Infatti l’art. 110 c 9 lett. f bis del Tulps punisce la distribuzione, l’installazione o la detenzione a qualsiasi titolo degli apparecchi da trattenimento in luoghi pubblici, aperti al pubblico, in circoli ed associazioni di qualsiasi genere se non espressamente autorizzate, e ci riferiamo alle autorizzazioni ex art.86 Tulps.
Questa norma va a competare il quadro sanzionatorio che già prevede una sanzione specifica per chi distribuisce, installa o consente l’uso di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non rispondano ai requisiti previsti dalla legge (lettera c), ovvero gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori (lettera d).
La novità introdotta da questa norma non riguarda solo l’entità della sanzione prevista che varia da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 15.000 euro per ciascun apparecchio, ma si estende a tutta la “filiera” commerciale dell’apparecchio da gioco, essendo prevista per il distributore, l’installatore e per chi ne consente l’uso. Inoltre benchè si tratti di mancanza di autorizzazione ex art. 86 Tulps per la quale è pacifica la competenza dell’ente che l’ha rilasciata, l’aver trasfuso tale fattispecie in una norma speciale quale è l’art. 110 Tulps, fa rientrare tale condotta nell’azione amministrativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia per quanto riguarda il rapporto per eventuali ricorsi che la gestione delle sanzioni.
Infine per tali fattispecie non si procederà al sequestro ai fini della confisca degli apparecchi da gioco, ma sicuramente si dovrà inviare copia del rapporto all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in quanto la mancanza della licenza ex 86 Tulps non consente l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 1 comma 533 della Legge 266/2005, modificato dall’ art. 1 comma 88 legge 220/2010.