Che fine fanno le patenti false?

12 Novembre 2013
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Capita sempre più spesso, per la verità anche navigando in internet, che nella pratica quotidiana si entri in contatto con autorizzazioni amministrative abilitative alla guida (cd. patenti) false o falsificate. Qual è la loro sorte alla fine del processo con cui si condanna l’esibitore o l’utilizzatore? La disciplina è presentata dai co. 1 e 2 dell’art. 537 c.p.p. secondo cui “La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze […]”. Sarà dunque il giudice che si occuperà del merito o quello dell’esecuzione a dichiararne la falsità e ad ordinarne la cancellazione totale o parziale. L’art. 675 co. 2 c.p.p., invece, indica cosa si intenda o più in generale come si esegua la cancellazione del documento dichiarato falso: “La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico.[…]”.

 

Pertanto una volta che la sentenza con cui è stata pronunciata la condanna dell’esibitore o utilizzatore del documento in questione sia divenuta irrevocabile, la cancelleria del tribunale notizierà l’organo di P.G. procedente tramite estratto del dispositivo, intimandogli di eseguire la cancellazione della patente riconosciuta falsa. Sul medesimo “documento” verrà quindi annotata, su ogni pagina, la sentenza o l’ordinanza con cui ne viene statuita la cancellazione, dichiarando che quel documento non può avere verbale, che verrà redatto per gli incombenti in forma analitica e puntuale, si darà atto di tutte le operazioni compiute, provvedendo (ove possibile) ad unire tramite timbro di giunzione sia il verbale che il documento.

Terminata l’attività verrà poi avvisata la cancelleria intimante.