Avviso (formale) alla persona offesa della facoltà di nominare un difensore

3 Dicembre 2013
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La L. 119/2013, che ha convertito con modificazioni il D.L. 93/2013 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, ha introdotto (come emendamento in sede referente) un’ulteriore incombenza per la polizia giudiziaria. Infatti è previsto oggi dal secondo periodo del riformulato art. 101 c.p.p. “Difensore della persona offesa” che «al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni». Ciò sostanzialmente comporta che all’atto di ricezione della denuncia-querela, ammesso che sia sempre possibile individuare correttamente la persona offesa dal reato (non sempre coincidente con la persona danneggiata dal medesimo), nel verbale si dovrà dare atto del presente avvertimento.

 

Inoltre, sempre in sede di conversione con modificazioni, è stato introdotto il co. 4-ter all’art. 76 del D.P.R. 115/2002 (Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato), a mente del quale «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto». Si noti, ad abundantiam, che ai sensi dell’art. 74 del medesimo D.P.R. il gratuito patrocinio per la persona offesa era già previsto: ciò che è stato modificato, dunque, è la possibilità per i reati di cui sopra di derogare ai limiti di reddito.

 

Pertanto nel relativo verbale di acquisizione della notitia criminis dovrà espressamente darsi spazio ad entrambe queste informazioni. Ciò, sebbene introdotto da una norma molto precisa (contrasto alla violenza cd. di genere), proprio per essere stato inserito nel c.p.p. all’art. 101 andrà indicato in ogni n.c. per qualunque reato.