Sigarette elettroniche, caduto il divieto di utilizzo nei luoghi publici

3 Dicembre 2013
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Abrogato il divieto di utilizzare le sigarette elettroniche nei luoghi pubblici; ora rimane soltanto negli ambienti scolastici e nelle relative aree all’aperto, di  pertinenza degli istituti.
Vediamo brevemente l’iter, tormentato di questo divieto:
il divieto di fumare nei luoghi pubblici viene introdotto 10 anni fa con la L. 3/2003.
L’art. 51 stabiliva, infatti il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico. Questo divieto è ancora in vigore, ma è stato integrato, nel giugno 2013, dal DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28/06/2013, n.150), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196) col medesimo divieto previsto anche per le sigarette elettroniche.
Da quella data, quindi, niente sigarette elettroniche nei luoghi pubblici.
Ora è intervenuto il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12/09/2013, n.214), convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264) che ha cancellato il divieto recentemente introdotto.

La situazione attuale, quindi, è la seguente:

divieto di fumare nei luoghi pubblici, ma non di utilizzare le sigarette elettroniche;
divieto di fumare e di utilizzare le sigarette elettroniche, nei  locali chiusi e nelle aree all’aperto di  pertinenza  delle  istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese  le sezioni di scuole operanti presso le  comunità  di  recupero  e  gli istituti  penali  per  i  minorenni,  nonché  presso  i  centri  per l’impiego e i centri di formazione professionale.
Le sanzioni sono quelle previste dall’articolo  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni ovvero la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a  250,00 €;  la  misura  della  sanzione  e’  raddoppiata  qualora  la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
I proventi vanno allo Stato; l’Autorità cui presentare rapporto e scritti difensivi è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la cui sedi regionali si trovano nel sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.aams.gov.it/site.php?id=2522

di Fallini Luciano (PM Modena)