Concorso nel reato di guida con patente revocata del detentore (C. Lupidi)

4 Dicembre 2013
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Il reato (contravvenzionale) di guida senza patente perché mai conseguita è oggi inevitabilmente più frequente alla luce delle modifiche dell’ultimo gennaio: sulle ovvie ragioni non pare, a chi scrive, di dovercisi soffermare. Ora, sebbene le conseguenze sanzionatorie penali siano le medesime tanto per chi non l’ha mai conseguita quanto per quelli che se la sono vista revocare o non rinnovare per mancanza dei requisiti fisici e psichici, sull’incauto affidamento, ovvero il comportamento del detentore di veicolo che ne consenta l’uso a chi non ha il titolo abilitativo necessario, la storia è diversa.
Sulla premessa che non vi può essere interpretazione analogica per il diritto penale come d’altronde per quello sanzionatorio amministrativo (che gode di principi ispiratori comuni al primo, tra i quali quello di tassatività, legalità e divieto di interpretazione analogica), le casistiche pratiche astrattamente configurabili si riconducono a tre ipotesi:

  1. Affidamento o consenso all’uso a chi non ha conseguito la patente di guida;
  2. Affidamento o consenso all’uso al soggetto al quale la patente è stata revocata;
  3. Affidamento o consenso all’uso al soggetto al quale la patente non è stata rinnovata per inidoneità psico-fisica (quando cioè il conducente ha sostenuto la visita presso la Commissione Medica Locale che lo ha giudicato inidoneo ancor prima della conseguente revocata)…

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