Velox & C.: come agire?

9 Dicembre 2013
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Ce lo ricorda il Ministero Interno, col Parere 5/11/2013 prot.300/A/8323/13/144/5/2013 dove, sollecitato in merito alla legittimità nella fornitura di beni e servizi erogati a favore degli Enti pubblici, precisa che le apparecchiature debbono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale.
Possono essere di proprietà, in locazione, in leasing oppure in comodato da altre amministrazioni in base a convenzioni. Non è pertanto prevista la forma del comodato fra organo verbalizzante e ditta privata proprietaria del sistema di rilevamento.
Tutte le attività fondamentali (come la verifica delle immagini, per esempio) per l’accertamento delle infrazioni non possono essere affidate a terzi. Resta la possibilità di assegnare a soggetti privati mere operazioni di informatizzazione ma non di validazione dell’illecito.
Non è necessaria la presenza dell’operatore di polizia stradale presso il laboratorio fotografico privato a condizione che il soggetto (privato) sia stato nominato “incaricato trattamento dati”.
Sia nell’ipotesi di apparecchiatura in proprietà che in locazione o leasing, il costo della manutenzione non può essere rapportato al numero di scatti effettuati  ma, solamente, alla quantificazione oraria di utilizzo oppure all’effettiva usura dell’apparecchiatura stessa.
Sui verbali redatti con sistema meccanizzato (oggi pressoché quasi tutti, almeno quelli non contestati direttamente), la firma può essere omessa a condizione sia indicato sul verbale il nominativo del soggetto responsabile.