Deduzioni dell’organo accertatore in merito alla circolazione di un velocipede condotta a mano contro il senso di marcia stabilito dall’ente proprietario della strada. (G. Carmagnini)

13 Dicembre 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il ricorrente è stato sanzionato perché circolava in senso contrario a quello di marcia, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale. Con unico motivo, il ricorrente lamenta che, siccome spingeva il velocipede a mano, non poteva essere considerato come in circolazione contro il senso di marcia, in quanto tale condotta non sarebbe punibile e che comunque le cause del sinistro sarebbero da ricondurre unicamente alla condotta del veicolo investitore.

Appare evidente che qui non si discute sulla responsabilità nella causazione del sinistro, ma dell’esistenza di una violazione a carico del ricorrente, senza che una eventuale conferma del verbale possa essere ritenuta di per sé rilevante ove questa non sia causa o concausa del sinistro.

Va detto che la tesi del ricorrente non può trovare accoglimento.

Infatti è solo il comma 4 dell’articolo 182 del codice, che impone ai ciclisti di condurre a mano il velocipede quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni e solo “In tal caso” essi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Quindi, letteralmente, solo in tal caso il ciclista che spinge a mano il velocipede viene inteso dalla norma quale pedone e ciò ha un senso, se si tiene conto che il conducente del velocipede è tenuto a scendere dal veicolo per la presenza di pedoni in considerevole numero nelle aree che dovrebbero normalmente essere destinate ai veicoli (anche non a motore); si pensi ad una manifestazione o a un mercato, ovvero ad una zona pedonale di un centro storico senza marciapiede in un giorno di festa; in questi casi il ciclista, che legittimamente potrebbe far uso della carreggiata (se non vietato da apposita ordinanza) se non vi fosse un notevole afflusso di pedoni, è obbligato a scendere dal velocipede e a condurlo a mano, uniformandosi alla condotta dei pedoni e non a quella dei veicoli. Nel caso in esame non ricorreva certo l’ipotesi descritta tassativamente dal citato articolo.

Il comma 2 dell’articolo 377 del regolamento dispone che, nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano; inoltre, al successivo comma 4, prescrive che da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. In questi casi la norma tace in merito alla qualificazione del soggetto che spinge da terra il velocipede.

Dopo queste considerazioni preliminari, è necessario rifarsi alla giurisprudenza sul tema specifico (Cass. Pen. Sez. IV, in febbraio 1964) che ha preso in esame proprio il caso in cui il conducente di un velocipede sia costretto a spingere a mano il veicolo per l’inefficienza dei dispositivi di illuminazione (come prescritto oggi dall’articolo 377 del regolamento). Il Supremo Collegio ha affermato che il ciclista “appiedato” che circola nella parte della strada riservata ai veicoli è tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano la circolazione dei veicoli e, in particolare, dei velocipedi; esso deve quindi procedere sulla destra della strada e il più vicino al margine destro. Quindi, per il caso che ci occupa, ne consegue che il ciclista non è considerato tale solo nei casi espressamente previsti dalla legge e vale a dire quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 182, comma 4, mentre nel caso oggetto del ricorso il ricorrente non poteva circolare contro il senso di marcia.

Analoghe situazioni si verificano quando i veicoli a motore sono spinti a mano e in tali circostanze la Cassazione ha ritenuto che si tratti di circolazione di conducenti alla guida di veicoli. Infatti, in tutti gli altri casi diversi da quello previsto dall’articolo 182, comma 4, il conducente rimane tale, sia che conduca il veicolo da terra, sia che lo conduca a motore spento stando a cavalcioni o all’interno dell’autovettura spinta da tergo o sfruttando l’inerzia della spinta o la pendenza della strada.

E’ quindi necessario rifarsi al concetto di guida elaborato dalla giurisprudenza nel tempo. Guida invece un veicolo chi spinge un motociclo (Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 1962 – Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 1965 – Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 1983, n. 3881), sia che lo faccia standovi seduto sulla sella, sia che effettui l’operazione da terra, così come chi indirizza la traiettoria di un autoveicolo sfruttando la spinta (Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 1984 – Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1970), il traino (anche se mediante collegamento con barra rigida – Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 1962), la forza di inerzia o la discesa. Ovviamente non guida un autoveicolo chi lo spinge da tergo aiutando il guidatore a mettere in moto il mezzo, salvo ravvisare in questa condotta il concorso nel reato, ove si dimostri l’elemento soggettivo. Un veicolo rimane comunque tale anche se il motore è in avaria (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1980) ed è ininfluente il motivo per cui avviene la circolazione, né è rilevante la lunghez­za del tragitto (Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 1981 – Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 1975, n. 1595 – Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 1968 – Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1965).

 

Infine, si rileva come l’accertamento delle violazioni amministrative a seguito delle indagini relative alla ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, mutua la propria legittimità  tramite l’articolo 13 della legge 689/81 (in tal senso Cass. Civ. sez. I, 17 marzo 1995, n. 3093 ).

 

Quindi, visto il rapporto del sinistro stradale a cui si rinvia, si esprime parere confermativo del verbale impugnato, ex articolo 203, comma 2, del codice della strada.

 

L’Ufficiale Responsabile