La sensibilità personale, come è noto, varia da persona a persona, in base all’età, al sesso, al luogo di origine culturale, ecc
Ed infatti la Corte di Cassazione (Penale sez. III sentenza 16.09.2013 n. 37823), chiamata a valutare il comportamento di un cittadino sorpreso ad urinare in luogo pubblico (o meglio a valutare la correttezza della sentenza adottata dal Giudice di merito), ha affermato che “sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l’urinare in luogo pubblico.
Né la norma dell’art. 726 c.p. esige che l’atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l’atto”.