Il decreto (in corso di pubblicazione ma già firmato) per i divieti alla circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitari e lo schema sinottico (G. Carmagnini).

24 Dicembre 2013
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Anche quest’anno è stato approvato il decreto ministeriale che deve disporre i divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

Ovviamente, le prefetture dovranno dar seguito al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inerente le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2014, emanando l’apposita ordinanza prevista dall’articolo 6 del Codice della strada.

Inoltre, come di consueto, con il decreto sono state fornite le direttive che regolano la circolazione dei mezzi pesanti in deroga ai divieti fissati, anche tramite il rilascio di autorizzazioni prefettizie.

Si fornisce il consueto Schema con il calendario dei divieti e le deroghe.

Sanzioni
La sanzione in caso di violazione del divieto di circolazione, di cui all’ordinanza prefettizia adottata in ottemperanza al decreto in esame,è quella prevista dall’articolo 6, comma 12, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Sanzione pecuniaria: euro 419,00 (non ammessa la riduzione del 30%)
Sanzioni accessorie: sospensione patente (da 1 a 4 mesi). Sospensione carta di circolazione (da 1 a 4 mesi). La patente di guida e la carta di circolazione sono immediatamente ritirate per l’invio agli organi competenti ai sensi dell’articolo 216 (rispettivamente, alla prefettura ed all’UMC del luogo in cui è stata commessa la violazione).

Procedure e note
Viene intimato al conducente di non proseguire il viaggio e di sostare in un luogo ove il veicoli non rechi intralcio, fino allo scadere del divieto, avvertendolo che rimane comunque responsabile del veicolo e del relativo carico; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.(1)
Alla ripresa della circolazione il conducente potrà guidare il veicolo per la via più breve fino al luogo indicato dall’interessato per la custodia del mezzo, con l’avvertenza che lo stesso è sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata di sospensione della carta di circolazione.

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(1) Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.