Dietro front del Ministero sulle maggiorazioni e Avvocatura Vs Avvocatura? Anche questa è l’Italia

14 Febbraio 2014
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Ci ricordiamo sicuramente della questione relativa alle maggiorazioni del 10% semestrale applicate alla riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada, anche perché di recente ci ha pensato l’Avvocatura Generale dello Stato a dare impulso al problema che sembrava sopito e relegato alla criptica sentenza 16 febbraio 2007 n. 3701 con la quale la Cassazione, in verità in maniera assai sorprendente e isolata, aveva censurato quel balzello tanto odiato dai giudici di pace che nel tempo avevano cercato di minare l’operato dei concessionari che, applicando la legge, richiedevano (e richiedono) la sanzione nella misura pari alla metà del massimo, oltre spese, aggi e, infine, le maggiorazioni semestrali.
Se poi la sentenza era apparsa del tutto carente di motivazione, ancora di più carente era stato il parere dell’Avvocatura che si era limitata a recepire acriticamente la pronuncia dei Giudici di legittimità, senza nemmeno curarsi dell’esistenza di altre pronunce contrastanti e, apprendiamo oggi dalla voce del Vice Ministero Casero, addirittura senza ricordarsi di aver espresso un parere di senso opposto appena l’anno prima, tanto che dalla risposta all’interrogazione proposta in Commissione Bilancio del Senato si è appreso anche che il Ministero dell’interno ha dato indicazioni a Equitalia di continuare ad applicare la maggiorazione sulla base della più recente giurisprudenza che, in verità, lo scrivente aveva già da tempo segnalato in vari commenti pubblicati su questa rivista.
Il Ministero avrebbe poi segnato con nota prot. n. S/465 del 28 gennaio 2014, che sulla problematica in argomento si registra un divergente orientamento tra i pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’uno in data 1° giugno 2012 e l’altro in data 31 luglio 2013, entrambi su richiesta del Ministero stesso, il quale ha riferito che è in corso di trasmissione all’Avvocatura Generale dello Stato un’ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati nell’interrogazione.
Come dire che l’Avvocatura non condivide ciò che scrive e quindi è necessario che si pronunci definitivamente con un terzo parere, sul quale si spera che possa trovarsi d’accordo con sé stessa.

 

G. Carmagnini  (www.vigilaresullastrada.it 7/2/2014)