L’accesso agli atti del sinistro stradale

21 Marzo 2014
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Il diritto di accesso agli atti si scontra con la tutela della riservatezza della persona tutelata dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con la sentenza 4 febbraio 1997, n. 5 ha affermato la prevalenza del diritto di accesso rispetto alla riservatezza di terzi, vigente la legge 675/1996. Con il D.Lgs. 196/2003 vengono definiti i dati sensibili che riguardano:
• convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
• opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
• origine razziale ed etnica;
• stato di salute;
• vita sessuale.
Viene inoltre definito il trattamento dei dati come qualunque operazione, automatizzata o meno, che riguardi la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati…

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