La direttiva in materia di controlli della velocità – in arrivo la versione 2.0? – Seconda parte (G. Carmagnini)

11 Giugno 2014
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Gestione delle apparecchiature

L’articolo 345 del regolamento dispone che gli apparecchi siano gestiti direttamente (1) dagli organi di polizia stradale, che devono averne la piena disponibilità; questo non vieta che gli strumenti in questione siano presi in comodato, locazione o in leasing, o con altre forme contrattuali che possono prevedere anche la manutenzione e l’esecuzione di altre attività meramente materiali, essendo sufficiente, per rispettare il dettato regolamentare, che l’attività di accertamento sia svolta esclusivamente dagli organi di polizia stradale, non potendo questa essere delegata a terzi.
L’articolo 61 della legge 120/2010 ha però prescritto, dopo la direttiva 2009, che gli apparecchi possono essere disponibili in virtù di contratti di locazione o in leasing; con la nuova direttiva, nonostante la disposizione del 2010 non lo preveda, si ammette il ricorso a contratti di comodato, ma limitatamente a quelli stipulati con altre pubbliche amministrazioni, ovvero enti pubblici o enti proprietari o concessionari delle strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione. Questa ultima soluzione, dopo che in un parere il Ministero aveva escluso la possibilità di ricorrere al comodato concesso da una ditta privata per motivi di prova, pare voler legittimare al di là del dato normativo i contratti di comodato già in uso tra il Ministero dell’interno e i concessionari delle autostrade e Anas per gli apparecchi denominati SicVe Tutor e Vergilius. Però, se è legittimo il comodato lo è allora a prescindere dal comodante…

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