Occupazione di suolo pubblico e competenze della giunta comunale – TAR Veneto, sez. I, 3.6.2014, n. 744

20 Giugno 2014
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Ai sensi dell’art. 42, comma 1, del t.u. 267/2000 “il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ad emanare: ”a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”.
Discende da quanto sopra rilevato che se è vero che in base al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del t.u.e.l. la competenza regolamentare spetta all’organo consiliare, mentre alla giunta tale competenza è attribuita solo per la limitata materia dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, è altrettanto vero che quest’ultima può approvare atti che siano espressione di autonomia normativa laddove a monte vi sia un provvedimento consiliare che abbia prefissato in modo preciso e chiaro i principi da seguire.
In definitiva, sulla scorta delle predette argomentazioni, non può ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, come peraltro già affermato da questo stesso Tribunale con sentenza n. 1754/2007, la dedotta incompetenza della giunta comunale a deliberare i criteri regolamentari per la concessione di suolo pubblico, atteso che l’art. 5 del Regolamento Cosap, approvato con delibera del consiglio comunale, demanda espressamente ai consigli di quartiere la formulazione dei “criteri in base ai quali concedere le occupazioni permanenti di pubblici esercizi legate al commercio” per individuare “i luoghi ove si intende favorire, limitare o escludere l’occupazione di suolo pubblico e le attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell’occupazione di suolo pubblico”; del resto tale scelta non risponde tanto alla logica della delega, quanto piuttosto a quella della sussidiarietà verticale secondo la quale la regolamentazione dell’interesse pubblico è tendenzialmente affidata all’organo più vicino allo stesso.”(cfr. questo Tribunale, sentenza n. 597/2009).

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