Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: non basta aver assunto sostanze

9 Luglio 2014
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Un principio oramai noto e più volte confermato dalla più attenta e recente giurisprudenza: il reato di cui all’art. 187 c.d. strada è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Ai fini dell’accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato.

Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. La Cassazione penale con  sentenza 11.04.2014 n. 16059 conferma l’indirizzo sopra esposto.