Il deposito temporaneo ricorre in presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è lecito se vengano rispettate le condizioni, anche di durata temporanea, e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti – Corte di Cassazione, 08/04/2014 n. 15659
Leggi anche
Applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone
Interpello Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 marzo 2024
Redazione
02/04/24
Spazzamento stradale
Come gestire il flusso dei rifiuti derivante dalla pulizia stradale
Redazione
26/03/24
Gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati
Interpello Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 6 marzo 2024
Redazione
19/03/24
Il reato di getto pericoloso di cose e il concetto di molestia
Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Pen.) 27 luglio 2023
Redazione
12/03/24