Furto al supermercato: quale reato?

17 Luglio 2014
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Capita sempre più spesso: il servizio di vigilanza del supermercato individua alcuni soggetti che occultano merce nelle tasche degli abiti, ma intervengono solamente dopo che le casse sono state oltrepassate (ovviamente senza pagare) in quanto parte della giurisprudenza ritiene non sussistere alcun illecito nel conservare in tasca la merce, ricorrendo il reato solamente al momento di non esibirla alla cassa.

Si pone a questo punto il problema di individuare il reato ed in particolare di capire se si tratti di furto consumato o tentato. Una parte della giurisprudenza (Cass. nn. 23020/08 rv 240493, 27631/10 rv 248388, 37242/10 rv 248650, 7086/11 rv 249842, 20838/2013 rv 256499) ritiene si concretizzi, nell’esempio sopra riportato, il reato di furto consumato, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del centro commerciale addetto alla vigilanza. Secondo questa interpretazione è “al passaggio delle casse” che si configura la condotta di illegittimo possesso della merce asportata.

Altra qualificata giurisprudenza (Cass. n. 11592/10 rv 246893, 21937/10 rv 247410, 38534/10 rv 248863, 7042/11 rv 249835) ritiene invece che, nel caso di sorveglianza continua da parte del personale di vigilanza, nell’esempio menzionato, ricorra la sola fattispecie del furto  tentato, tenuto conto che i beni prelevati dagli scaffali ed occultati non potrebbero ritenersi usciti dalla sfera di vigilanza e di controllo di detto personale, che potrebbe, in qualsiasi momento, interrompere tale azione. In sostanza il reato di furto consumato si concretizzerebbe solo nel momento in cui la persona offesa abbia perso il controllo diretto della merce asportata: in pratica, secondo questo indirizzo, solo quando la sorveglianza non se ne accorge. Ma in questo caso non si troverebbe mai il reo per il furto consumato perché, se scoperto “con le mani nel sacco” ricorrerebbe il reato di tentato furto, se non visto e magari scoperto successivamente al di fuori del negozio, potrebbe rispondere di ricettazione e non più di furto consumato.

Tenuto conto di queste interpretazioni diametralmente opposte, la Cassazione penale (sez. IV sentenza 12.05.2014 n. 19493) ha rinviato la questione alle Sezioni Unite affinché diano risposta al quesito: “Se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorchè l’autore sia fermato dopo il superamento della barriere delle casse con la merce sottratta”.