Auto bloccata da ganasce fiscale: come demolire?

6 Agosto 2014
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Per la verità la rottamazione in questo caso non sarebbe consentita, come precisato con Circolare A.C.I. 16/9/2009 prot.DSD/0011454/09, laddove si parla del divieto, a decorrere dal 16 settembre 2009, di dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.
In tali casi, infatti, continua la circolare ACI, la pratica potrà essere definita positivamente SOLO dopo l’avvenuta cancellazione del gravame a cura dell’Agente della riscossione, a seguito della segnalazione da parte degli Uffici Provinciali della formalità in questione.

Esiste però una scappatoia, applicabile in determinati casi e cioè:
1) per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo (comma 7 Circolare A.C.I. 16/9/2009 prot.DSD/0011454/09)
2) quando le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provengono da una P.A. – Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc. – (comma 8 della circolare).

Mentre per le fattispecie elencate nel comma 7 non servono particolari interpretazioni, è interessante la formulazione del comma 8 laddove, tenuto conto del suo tenore alquanto generico, lascia spazio alla richiesta di radiazione, a parere di scrive, anche per le ipotesi di rottamazione/demolizione collegate all’articolo 193 CdS (riduzione ad un quarto della sanzione per la rottamazione/demolizione effettuata entro 30 gg con ulteriore riduzione del 30% se effettuata entro 5 gg)