Qualora il giudice di pace con ricorso in opposizione successivamente al 6 ottobre 2011, adotti erroneamente la forma dell’ordinanza inaudita altera parte per la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, l’unico rimedio configurabile, trattandosi di provvedimento dotato di indubbia natura decisoria è l’appello, e cioè il rimedio generale ora proponibile avverso le decisioni del giudice di pace in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazioni del codice della strada – Cassazione civile sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13585.

11 Agosto 2014
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