Rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente – validità della ricevuta dell’istanza di rinnovo – a cura di G. Carmagnini

9 Settembre 2014
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Fermo restando quanto già ampiamente esposto nell’approfondimento pubblicato in questa rivista elettronica (1) circa l’estensione di validità delle CQC rilasciate per documentazione, alla quale si rinvia anche tenendo conto che il 9 settembre 2014 rappresenta il termine di scadenza indicato sulle CQC per trasporto cose rilasciate per documentazione e prorogato di fatto al 9 settembre 2016, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare 18734/23.18.5 del 3 settembre 2014 (2) con la quale ha fornito nuove istruzioni per i casi di rinnovo della CQC nei casi in cui si sia effettivamente determinata la scadenza, cioè, almeno sino al 9 settembre 2015, per le sole abilitazioni rilasciate per esame e, successivamente, anche per quelle prorogate di diritto allorquando si verificherà la scadenza prorogata.

Semplicemente e in maniera sintetica è stato disposto che, in analogia con quanto avviene per le revisioni annuali dei veicoli, ove l’istanza di rinnovo sia stata avanzata prima della scadenza della CQC, la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’UMC abilita, sul territorio nazionale, alla conduzione dei veicoli per i quali questa è necessaria.
Il rinnovo dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

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