Omissione di soccorso (art. 189 Codice della strada) – Scheda operativa a cura di M. Marchi

23 Settembre 2014
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Le ipotesi, per espressa previsione dell’art. 189 cds, non sono rivolte ai soli conducenti, ma a chiunque sia causa o concausa di un incidente stradale:

  • coinvolto in incidente stradale con feriti ometteva di fermarsi non assicurandosi che venisse prestata assistenza alle persone che hanno subito lesioni (189/6 e 189/7);
  • coinvolto in incidente stradale con feriti si allontanava prima dell’arrivo degli organi di polizia ma dopo essersi assicurato che venisse prestata assistenza alle persone che hanno subito lesioni (189/6).

>> Non ricorrono ipotesi penali quando le persone coinvolte in un incidente:

  • omettono di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non si adoperano affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;
  • con incidente senza feriti omettono di evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161;
  • omettono di fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili tali elementi;
  • non ottemperano all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose.

Le  sopra notate ipotesi sono sanzionate in via amministrativa.

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