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In questi giorni si sono lette molte notizie su una tematica che trova fondamento all’art. 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nel Codice della Strada un articolo, l’art. 94-bis, con il quale si afferma il divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione che sul certificato di proprietà ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori, e prevede la loro cancellazione d’ufficio dal P.R.A. e dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri qualora fosse stata ottenuta un’intestazione simulata sui predetti documenti.
La norma si pone l’obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all’individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.
E’ bene precisare che la tanto sbandierata modifica del codice della strada che richiede la coincidenza tra intestazione del libretto di circolazione ed utilizzatore in vigore dal 3 novembre, non deriva da un nuovo codice della strada, ma dalla riforma del codice della strada del 2010 come attuata con regolamento del 2012 e reso operativo dal 3 novembre del 2014 in virtù della realizzazione degli archivi informatici della motorizzazione civile.
Un secondo profilo, invece, riguarda il caso in cui il rilascio dei documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che l’intestazione è fittizia. In tali casi, infatti, per dare concreta applicazione alla norma di cui si parla, non è necessario attendere l’emanazione dei predetti decreti ministeriali perché l’avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione dell’accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo
In questo modo la circolare del 10 luglio 2014 rende operativo l’articolo 94 del codice della strada che disciplina il “divieto di intestazione fittizia dei veicoli”
La circolare 15513 dello scorso luglio, mette in evidenza che le predette procedure informatiche non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, sia in conto di terzi che conto proprio, chi è iscritto al REN e alle autorizzazioni rilasciate al trasporto di persone.
Volutamente ho evidenziato questo passaggio al fine di fare chiarezza sulle incongruità lette ed ascoltate in varie assise.
Non è necessaria la coincidenza tra intestazione e utilizzatore quando l’utilizzo è occasionale o inferiore a 30 giorni, ciò vuol dire che il fratello che lavora fuori e torna nel week end in treno e utilizza l’auto del fratello non incorre in tale obbligo.
La norma già citata prevede delle fattispecie contenute all’art. 247 bis del D.P.R 495/92 cioè il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
Già il titolo è emblematico della discussione odierna: ”Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli”
In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
Gli uffici del Dipartimento per i trasporti, procedono, a richiesta degli interessati all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
Per evitare di fare allarmismi e confusione, questa norma NON si applica quando si verifica che lacoincidenza tra intestazione auto e utilizzatore quando l’auto è ad uso familiare, cioè quando l’auto è utilizzata da coniuge, figli, genitori, tra fratelli/sorelle facenti parte dello stesso nucleo familiare (si applica quando il figlio ad esempio lascia la casa familiare o costituisce un nuovo nucleo familiare). L’obbligo di coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore vale però per gli eredi nel caso in cui dopo la morte del proprietario vogliano continuare ad utilizzare l’auto, prima della conclusione delle pratiche per la successione.
Nei casi in cui via sia l’obbligo di coincidenza tra intestazione dell’auto e utilizzatore, serve inviare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una comunicazione circa le generalità dell’utilizzatore diverse rispetto al proprietario o intestatario del veicolo, la comunicazione è a carico del proprietario, alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia del documento con attestazione del versamento di 16 euro per l’imposta di bollo e 9 euro per i diritti di motorizzazione. Il ministero provvederà ad inviare un tagliando da incollare sul libretto di circolazione con i dati relativi all’utilizzatore diverso dal proprietario o intestatario. Comunque nella Circolare 15513 del 10 luglio 2014 sono riportate tutte le fattispecie.
In ultima analisi è corretto informare che l’art. 94 prevede la formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel citato articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
Scarica la Circolare 15513 del 10/07/2014 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250
A cura di G. Simonato
Tratto da LeggiOggi.it
Ottima informazione di tale legge…a volte basta poco per cadere nell’ansia dell’ignoranza….
Grazie e Buon Lavoro 😉
Salve volevo porgere un quesito per me molto importante.
Sono un portatore di handicap e la mia domanda è mio nipote può guidare la mia automobile anche se risiede in un’altra abitazione. Grazie