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Il Ministero dell’Interno, con la sua prima circolare relativa alle nuove disposizioni relative all’intestazione temporanea, oltre a confermare che la norma non è retroattiva, per cui la sanzione riguarderà unicamente atti di disponibilità che hanno avuto inizio a partire dal 3 novembre 2014 e che hanno determinato una disponibilità esclusiva e continuativa per almeno 30 giorni, ha confermato anche che l’aggiornamento della carta di circolazione e dell’anagrafe dei veicoli non determina la creazione di una nuova figura di obbligato in solido, figura che rimane ancorata all’elenco tassativo dell’articolo 196 del codice della strada.