Circolare n. 7812 del 31/10/2014 del Ministero dell’Interno relativa a “Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.”

3 Novembre 2014
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Il Ministero dell’Interno, con la sua prima circolare relativa alle nuove disposizioni relative all’intestazione temporanea, oltre a confermare che la norma non è retroattiva, per cui la sanzione riguarderà unicamente atti di disponibilità che hanno avuto inizio a partire dal 3 novembre 2014 e che hanno determinato una disponibilità esclusiva e continuativa per almeno 30 giorni, ha confermato anche che l’aggiornamento della carta di circolazione e dell’anagrafe dei veicoli non determina la creazione di una nuova figura di obbligato in solido, figura che rimane ancorata all’elenco tassativo dell’articolo 196 del codice della strada.

Vedi il testo della Circolare