La remunerazione del festivo infrasettimanale del personale della polizia locale in turnazione – V. Giannotti

1 Dicembre 2014
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La Corte di Cassazione, nell’ultima recente sentenza depositata, affronta ancora una volta, il dibattito mai spento, circa la corretta remunerazione della festività infrasettimanale, per il personale turnista. Tale questione investe in modo particolare il personale della polizia locale, e le sentenze che si andranno ad esaminare riguardano tre Comuni capoluoghi di provincia: Rieti, Teramo e da ultimo Frosinone.
Prima di esaminare la posizione della Cassazione, la Corte di Appello di Milano, nella sentenza n.1102 depositata in data 18 gennaio 2014, riapriva la speranza del personale della polizia locale sulla remunerazione della giornata festiva infrasettimanale. I giudici di appello della corte lombarda, pur evidenziando che la Corte di Cassazione (Sentenze n.8458/2010 e n.2888/2012) non aveva riconosciuto il cumulo, per i lavoratori turnisti delle disposizioni contrattuali di cui all’art. 22 (maggiorazione del turno festivo) e dell’art. 24 (riposo compensativo o pagamento dello straordinario) del CCNL 14 settembre 2000, avevano modo di evidenziare l’errore in cui erano incorsi i giudici della nomofilachia. Secondo, infatti, i giudici d’Appello, l’equivoco nasce dal considerare il lavoro prestato, nei giorni di festività infrasettimanali ricadenti nel turno, quale prestazione che non ecceda il “normale orario di lavoro”, da ciò la conseguenza che non debba essere oggetto di riposo compensativo o di retribuzione da lavoro straordinario. Pur precisando come, l’indennità corrisposta al personale turnista “compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”, con graduazione dell’indennità a seconda della maggiore gravosità di giorno e fascia oraria della prestazione, tuttavia, le disposizioni di cui all’art. 24, disciplinano situazione diverse, ossia lo svolgimento da parte dei lavoratori di attività lavorativa in giorno festivo non usufruendo del riposo settimanale (comma 1), ovvero in giorno festivo infrasettimanale (comma 2) e quindi fruendo del giorno di riposo settimanale ma non della festività infrasettimanale. Appare decisivo, per i giudici di appello, le disposizioni richiamate dall’art. 24, comma 4, le quali dispongono che “la maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione”. Allora, nel caso del comma 1, la maggiorazione è espressamente determinata nella misura del 50% della retribuzione e si cumula con il riposo compensativo, mentre nel comma 2 (festivo infrasettimanale) il riposo compensativo e retribuzione per lavoro straordinario festivo sono alternativi e non è prevista una ulteriore maggiorazione rispetto a quella riconosciuta in via generale per il lavoro straordinario festivo (ex multis Corte dei Cassazione Sez. Un. Sentenza n. 907/2007).

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