In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (G. Carmagnini)

2 Dicembre 2014
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

L’area di intersezione riveste un carattere assoluto di pericolosità dovuto all’intersecarsi delle traiettorie dei veicoli che vi si trovino a transitare, di modo che deve essere usata sempre la massima prudenza, soprattutto di notte o in ogni caso di ridotta visibilità dell’area, nella previsione tutt’altro che infondata, di possibili comportamenti altrui, non rispettosi delle norme della circolazione.

 

Quindi, il comportamento conducente, il quale sicuramente, in maniera colpevole, non cedeva la precedenza come prescritto, non può essere ritenuto causa di responsabilità assoluta, in quanto non possiede la caratteristica di elemento imponderabile tale da aver costituito quell’elemento eziologico che, solo, sia stato sufficiente a causare l’evento.

 

Il Supremo Collegio respinge i motivi di doglianza espressi dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione della decisione di primo grado, nel quale, al contrario, i giudici hanno sufficientemente argomentato le proprie conclusioni, esaminando il rapporto di causalità esistente tra la dinamica del sinistro ed i comportamenti delle parti coinvolto, valutando congruamente il concorso di colpa del conducente che non rispettava l’obbligo di cedere la precedenza nella misura più grave e quello del conducente deceduto che non manteneva una velocità commisurata allo stato dei luoghi (crocevia), nella misura più lieve (40%).

 

In buona sostanza, possiamo dire che anche questa sentenza si allinea al granitico indirizzo della giurisprudenza penale e civile, in vigenza del vecchio e del nuovo Codice della strada, per quel che riguarda la regolamentazione della circolazione stradale sulle intersezioni.

 

In verità, tutto il Codice della strada poggia le proprie fondamenta nell’articolo 1 e nell’articolo 140 che, con il suo richiamo al principio generale della tutela della sicurezza della circolazione, permea particolarmente gli articoli 141 e 145

 

Questo principio generale, che si richiama al concetto della comune diligenza, fa sì che i motivi di esclusione dalla responsabilità siano veramente ridotti e relegati alle classiche figure del caso fortuito o della causa di forza maggiore, in senso stretto; le circostanze potranno essere quindi valutate in ambito penale e/o civile per un’eventuale gradazione della colpa, esclusa per quel che riguarda la responsabilità per le violazioni amministrative, dove esiste solo la possibilità della totale esclusione dalla responsabilità, secondo le cause descritte negli articoli 3 e 4 della Legge 689/81.

 

Vedi il testo della Sentenza