Patenti SEE senza scadenza – applicazione dell’articolo 136-bis, c. 3, ultimo periodo. Primi casi dal 20 di gennaio 2015 – a cura di G. Carmagnini

22 Gennaio 2015
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Preso atto di alcune incertezze manifestate durante i controlli su strada in presenza di patenti SEE che non riportano la scadenza, in relazione a quanto disposto dall’articolo 136-bis, comma 3, ultimo periodo, si ricorda quanto precisato in precedenti approfondimenti, considerato che la norma è divenuta effettivamente operativa per il decorso dei due anni dal 19 gennaio 2013, data in cui è entrato in vigore il d.lgs. 59/2013.

Infatti, se la norma dispone che a far data dal 19 gennaio 2013 il titolare di patente SEE senza limiti di validità deve convertirla entro 2 anni dalla data di acquisizione della residenza normale in Italia, si deve intendere che chi era già residente in Italia prima di tale data ed era titolare di patente ancora in corso di validità secondo le previgenti disposizioni, ha potuto ancora utilizzare la propria patente senza necessità di conversione, almeno sino al 19 gennaio 2015. Ne consegue che in tali circostanze, sino a tale data, non sono state applicabili le sanzioni previste dall’articolo 136-bis, comma 8, ultimo periodo (in sostanza le sanzioni per patente scaduta) ( caso 1).

Se il titolare di patente SEE ha acquisito la residenza dal 19 gennaio 2013 in poi, la patente senza scadenza è valida al massimo per due anni, entro i quali deve essere convertita, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 136-bis, comma 8, ultimo periodo (in sostanza le sanzioni per patente scaduta) (caso 2).

Se la patente senza scadenza risultava già scaduta in data anteriore al 19 gennaio 2013, secondo il computo della scadenza stabilito dalla direttiva 91/439/CEE e dalla prassi ministeriale, la nuova disposizione non ha alcun effetto; la patente si considera già scaduta e si applicano le sanzioni dell’articolo 136-bis, comma 9 (in sostanza sempre le sanzioni per patente scaduta) (caso 3).

Il Ministero dell’interno ha esaminato solo i casi 1 e 2, peraltro successivamente alle prime interpretazioni fornite su questo servizio, mentre nulla ha precisato riguardo il caso 3.

Per maggiore chiarezza si propongono gli esempi per i casi 1, 2 e 3.

1. Il titolare di patente tedesca di categoria B senza scadenza che ha stabilito la propria residenza in Italia il 20 agosto 2012 sarà tenuto alla conversione della patente entro e non oltre il 19 gennaio 2015.
2. Il titolare di patente tedesca di categoria B senza scadenza che ha stabilito la propria residenza in Italia il 20 agosto 2013 sarà tenuto alla conversione della patente entro e non oltre il 20 agosto 2015.
3. Se il titolare di patente tedesca di categoria B senza scadenza ha stabilito la propria residenza nel 2000, all’età di 30 anni, da tale data la sua patente ha acquisto la scadenza della patente di categoria B rilasciata in Italia (10 anni), per cui si considera scaduta nel 2010. Se non rinnovata dopo tale data, oggi la patente è ancora scaduta e la violazione deve essere sanzionata ai sensi dell’articolo 136-bis, comma 9 (in sostanza le sanzioni per patente scaduta visto il richiamo all’articolo 126, comma 11), senza che abbia alcuna rilevanza quanto previsto dall’articolo 136-bis, comma 3, ultimo periodo. Nel caso in cui, invece, la patente scaduta nel 2010 sia stata rinnovata in Italia (tramite riconoscimento e tagliando adesivo recante la nuova scadenza nazionale), l’abilitazione non sarà soggetta alle prescrizioni dell’articolo 136-bis, comma 3, ultimo periodo (perché non è più una patente senza scadenza), ma varrà la nuova scadenza stabilita in sede di rinnovo.

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