Il messaggio proposto dall’articolo 194 del codice della strada

29 Gennaio 2015
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L’articolo 194 del codice rappresenta uno dei capisaldi su cui si basa l’intero sistema sanzionatorio del codice della strada e fornisce gli strumenti per la ricerca e la individuazione delle varie disposizioni di legge applicabili ai vari istituti sostanziali e processuali proposti. In tal senso l’articolo in rubrica rappresenta un punto di partenza irrinunciabile, particolarmente importante anche laddove ci si avvicini alla tematica delle sanzioni accessorie applicata a conducenti minorenni.
La disposizione citata dispone che “in tutte le ipotesi in cui il codice della strada prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”.
Da sempre si sostiene che il sistema sanzionatorio delineato dal legislatore del nuovo codice della strada costituisce quindi una sorta di modello ibrido. In effetti erano possibili fin dalla prima genesi due diverse impostazioni: creare un sistema sanzionatorio completamente autonomo e valevole solo per gli illeciti amministrativi previsti dal nuovo testo sulla circolazione dei veicoli ovvero operare un mero, totale, rinvio alle disposizioni della legge 689/1981, limitandosi ad adattare taluni aspetti della procedura alla particolare specificità della materia trattata. Il legislatore non ebbe ad adottare né l’una né l’altra soluzione possibile, optando, al contrario, per una terza, diversa, impostazione, dando origine ad un sistema misto o, appunto, “ibrido”: si applicano in toto le disposizioni della legge 689/1981 (più in particolare gli articoli 1-31) salve le deroghe contenute nel capo I del titolo VI del codice della strada. Ciò obbliga l’interprete ad un continuo confronto tra le norme della legge di depenalizzazione e quelle del nuovo codice optando per l’applicazione delle prime laddove non si evidenzino contrasti insanabili e dando invece attuazione alle seconde in presenza di disposizioni contrastanti od incomplete.

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