Risposta
La soluzione ipotizzata non sembra effettivamente praticabile.
Infatti, vengono in considerazione due distinte situazioni concernenti il rapporto di lavoro assoggettato a discipline contrattuali completamente diverse, per le quali non è in alcun modo stabilita, dalla regolamentazione negoziale, la loro alternatività sostanziale e, quindi, la loro reciproca fungibilità e sostituibilità.
Mansioni superiori
La disciplina del conferimento delle mansioni superiori è contenuta nell’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo i quali al dipendente possono essere conferite, a titolo di mansioni superiori, solo quelle della categoria immediatamente superiore (art. 3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999).
Peraltro, le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori sono quelle indicate espressamente nell’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; tra queste vi è anche quella della vacanza del posto di organico (art. 8, comma 2, lett. a) del CCNL del 14.9.2000).
L’assegnazione deve avere carattere temporaneo (l’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce la durata massima dell’assegnazione a mansioni superiori del lavoratore per ciascuna delle ipotesi considerate; nel caso della copertura del posto vacante, l’assegnazione può aver luogo per una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante).