Rapina a mano armata – Un passante muore colpito dal proiettile

24 Marzo 2015
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Durante il conflitto a fuoco un passante muore colpito alla testa dal proiettile sparato da un Carabinieri. Esclusa la responsabilità penale del Carabiniere.

E’ questa la sostanza della Cassazione penale sez. IV sentenza 16.02.2015 n. 6719 che ha ricostruito quanto avvenuto a seguito di una rapina a mano armata ad un ufficio postale.
Tre rapinatori erano usciti dall’ufficio postale in stato di agitazione, travisati e armi in pugno, trascinando due impiegati presi in ostaggio. Spianando le armi era uscito dal mezzo un quarto rapinatore armato di fucile a pompa calibro 12, che aveva puntato contro i carabinieri. Era seguito un conflitto a fuoco nel corso del quale il rapinatore munito di fucile a pompa, fu colpito a morte, un altro si arrese ai militari, mentre gli altri due, travisati e in possesso di pistole, si diedero alla fuga. Nel corso dell’inseguimento furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. Quindi, i rapinatori s’impossessarono di un furgone che transitava, minacciando con le armi le due persone che erano a bordo. Nel frattempo furono esplosi alcuni colpi di pistola ed un cittadino fu colpito alla testa da un proiettile di rimbalzo, riportando le gravi ferite che dopo alcuni mesi lo condussero a morte. Le investigazioni scientifiche dimostrarono che il proiettile che aveva colpito il cittadino era stato esploso da un Carabiniere.
E’ stata ravvisata, nella condotta tenuta dal militare la scriminante dell’uso legittimo delle armi, escludendo, altresì, l’ipotesi di eccesso colposo. Il conflitto a fuoco dinanzi all’ufficio postale era stato di una violenza estrema, la situazione di concitazione e di emergenza caratterizzò anche la successiva fase seguita alla fuga dei due rapinatori, nel corso della quale la pericolosità degli stessi non venne meno, come era dimostrato dal fatto che essi spararono anche in quella fase, con permanenza della pericolosità dei banditi, insieme con il rischio per l’incolumità personale dei passanti e degli stessi carabinieri. Sia che il cittadino fosse stato colpito per effetto della deviazione e della notevole deformazione, sia che il Carabiniere, sulla base di una erronea valutazione delle circostanze, gli sparò contro, avendolo scambiato per uno dei rapinatori, doveva imporsi l’assoluzione dell’imputato con la medesima formula.